Rivalsa Datore Lavoro
Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative.
Lo stabilisce la sentenza datata 12 novembre 1988, nr. 6132, delle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Il danno del datore di lavoro può essere liquidato sulla base dell’ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati dal medesimo datore di lavoro per il periodo di assenza del dipendente infortunato.
Anche dopo l’intervento delle assicurazioni sociali, infatti, circa il 60% della retribuzione corrisposta rimane a carico del datore di lavoro.
E tale costo può essere richiesto e deve essere rifuso da parte di chi ha cagionato il danno o dal di lui civile responsabile (compagnia di assicurazione). Non tutti lo sanno però. O non tutti sono a conoscenza delle procedure da mettere in atto per ottenere la liquidazione. Risulta infatti, da una recente indagine eseguita su un campione di imprese, che circa l’80% di esse non esercita l’azione di rivalsa in caso di assenza di dipendenti per fatti imputabili a terzi. Una perdita complessiva quantificabile in oltre 50 milioni di Euro ogni anno.
Con la professionalità e l’esperienza acquisita grazie alla fiducia accordataci da moltissime aziende in Italia siamo in grado di far ottenere alle aziende il ristoro di compensi professionali erogati ai dipendenti anche durante il periodo di assenza per colpe di terzi senza nessun costo.